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L'AVVOCATO RISPONDE

Lo "Stalking": comportamenti, tipologie e consigli utili

L'analisi della norma e le caratteristiche del fenomeno: i consigli dell'Arma dei Carabinieri

"Stalking" è un termine inglese (letteralmente "persecuzione") che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola ed ingenerandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.

I COMPORTAMENTI NEI QUALI SI ATTUA. La letteratura scientifica individua due categorie di comportamenti attraverso i quali si può attuare lo stalking:
a) la prima tipologia comprende le comunicazioni intrusive (sms, telefonate, scritte su muri,etc..);
b) la seconda, invece, è costituita dai "contatti", che possono essere attuati mediante comportamenti di controllo diretto (per esempio: il pedinamento) o di confronto diretto (visite sotto casa o sul posto di lavoro, minacce, etc.).
Generalmente, lo "stalker" (ossia "colui che perseguita") attua la sua condotta in maniera mista (ossia pedinando, inviando sms, aspettando la persona sotto casa, etc.).

GLI STALKERS: LE CINQUE TIPOLOGIE. Secondo gli studi della Sezione Atti persecutori del Reparto Analisi Criminologiche dei Carabinieri, gli stalkers potrebbero inquadrarsi in cinque tipologie di base (fonte: http://www.carabinieri.it):
1) il "risentito", caratterizzato da rancori per traumi affettivi ricevuti da altri a suo avviso ingiustamente (caso tipico: un ex-partner di una relazione sentimentale);
2) il "bisognoso d'affetto", desideroso di convertire in relazione sentimentale un ordinario rapporto della quotidianità, fraintendendo l'empatia e l'offerta di aiuto come segno di un interesse sentimentale;
3) il "corteggiatore incompetente", che opera stalking in genere di breve durata, derivante da una sua "ignoranza comportamentale" piuttosto che da una vera e propria, cosciente, volontà di perseguitare;
4) il "respinto", caratterizzato dal voler contemporaneamente vendicarsi dell'affronto costituito da un rifiuto subito ed insieme riprovare a ristabilire una relazione con la vittima stessa;
5) il "predatore", che eccitato dal senso di potere derivantegli dal pianificare la caccia alla "preda", mira ad avere con essa dei rapporti sessuali. Questo tipo di atteggiamento può ritrovarsi, spesso, nei pedofili o nei feticisti.

IL REATO. Da quanto detto, emerge con chiarezza la gravità di una simile condotta che, non a caso, è penalmente perseguito in molti ordinamenti giuridici, compreso il nostro, dove le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di "atti persecutori" (art. 612-bis c.p.), introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto Maroni) convertito in legge, con modificazioni, con Legge 23 aprile 2009, n. 38.

L'ART. 612 BIS DEL CODICE PENALE. Tale articolo, infatti, recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

L'ANALISI DELLA NORMA: LE CARATTERISTICHE DEL FENOMENO. Dall'analisi di detto articolo, ben si evincono le caratteristiche del fenomeno incriminato: una condotta reiterata nel tempo (quindi non è punibile, almeno come stalking, un singolo episodio) e tale da ingenerare nella vittima uno stato di ansia (che deve essere perdurante e grave) o di paura o, ancora, un fondato timore per l'incolumità propria o di un proprio caro.
Nella normalità dei casi, le indagini e l'eventuale processo penale si attivano solo in seguito alla denuncia-querela della persona offesa (la procedibilità è d'ufficio in caso di fatto commesso nei confronti di un minore, di una persona disabile o in caso di fatto connesso con altro delitto procedibile d'ufficio). Conviene, a tal fine, conservare tutte le prove utili a dimostrare l'attività persecutoria subita (gli sms, le lettere, le email, i tabulati telefonici con le chiamate ricevute, etc.), così come assicurarsi eventuali testimoni.

CONSIGLI UTILI NEL SITO INTERNET DELL'ARMA DEI CARABINIERI. Data la delicatezza del problema e dei risvolti potenzialmente pericolosi, appare utile rinviare alla pagina istituzionale del sito internet dei Carabinieri dove poter trovare utili consigli di "sopravvivenza": http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Consigli/Tematici/Questioni+di+vita/Stalking+o+Sindrome+del+molestatore+assillante/06_Consigli.htm
Avv. Marco Valerio Verni

- 31 Agosto 2010

Dott. Marco Valerio Verni

Articolo scritto da Avv. Marco Valerio Verni
Redazione TevereNotizie.com

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