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L’AVVOCATO RISPONDE

I rimedi per il cittadino in caso di “irragionevole durata del processo”

Il diritto ad una "equa riparazione": dal 2001 (Legge Pinto) può essere richiesta direttamente al giudice nazionale

"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge": così recita testualmente l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950. Questo diritto soggettivo appartenente a ciascun cittadino, ed oggi riconosciuto anche dalla nostra Costituzione (art. 111,co.II, come modificato dalla L.Cost. 23 Novembre 1999, n. 2), viene molto spesso disatteso dai nostri tribunali, vuoi per mancanza di personale, vuoi per altro. A prescindere da quale sia il motivo, certo è che vedersi coinvolti in una causa che duri anni, costituisce un serio danno sia in termini patrimoniali che di "logorio mentale e psico-fisico".

IL DIRITTO AD UNA "EQUA RIPARAZIONE". Orbene, è utile sapere che chi sia stato coinvolto in un qualsiasi procedimento giudiziario (civile, penale, amministrativo, tributario, etc.) per un periodo di tempo irragionevole ha diritto ad una "equa riparazione", che prima del 2001 poteva essere chiesta direttamente alla Corte Europea di Strasburgo, e che, a partire dalla L. 24 marzo 2001 n.89 (c.d. "Legge Pinto", dal nome del primo senatore firmatario), deve essere inoltrata direttamente al giudice nazionale.

IL RICORSO. Il ricorso apposito si può presentare sia quando la causa è ancora pendente, sia al termine della stessa, ma in questo caso occorrerà:
1) che la relativa sentenza sia passata in giudicato;
2) che non siano decorsi 6 mesi da tale momento.
Destinataria di tal richiesta risarcitoria deve essere la Corte d'Appello competente per territorio (secondo una speciale tabella prevista dall'art. 1 disp. att. c.p.p.: per fare un esempio, per una sentenza passata in giudicato emessa da un tribunale di Roma, si dovrà presentare ricorso alla Corte di Appello di Perugia). Quest'ultima dovrà pronunciarsi entro 4 mesi dal ricevimento del ricorso. Senza entrare in tecnicismi procedurali (il cittadino dovrà comunque rivolgersi ad un avvocato), è utile comunque richiamare qui i criteri elaborati dapprima dalla giurisprudenza di Strasburgo, di poi da quella nazionale, per valutare l'avvenuta o meno violazione del diritto ad una durata ragionevole del processo.

I CRITERI. Ebbene, i criteri ai quali si fa riferimento sono:
a) complessità del caso: in base ad essa, le Corti italiane, rifacendosi alla giurisprudenza di Strasburgo, hanno stabilito che la durata media dei processi debba essere contenuta in 3 anni per il primo grado, in 2 per il secondo grado, in 1 anno per la cassazione;
b) comportamento delle parti: nel calcolo della durata del processo vanno espunti i rinvii richiesti dai difensori delle parti;
c) comportamento del giudice e di ogni altra autorità (da intendersi qui come tutti coloro che sono chiamati a collaborare con l'apparato giudiziario: ad es. cancellieri, curatori fallimentari, consulenti tecnici d'ufficio);
d) risarcimento: a prescindere dall'esito della lite e/o in caso di conciliazione della stessa, si ha diritto ad una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo, pari a circa 1000/1500 euro.
Occorrerà, in particolare, dimostrare il danno patrimoniale e morale sofferti.

IL DECRETO E LA CORTE DI STRASBURGO. Il decreto emesso dalla Corte d'Appello, immediatamente esecutivo, potrà essere ricorso per Cassazione. Solo una volta esaurita questa procedura, qualora il ricorrente ritenesse di non aver ottenuto dinanzi ai giudici italiani un'equa riparazione per la durata irragionevole del processo, potrà comunque adire la Corte di Strasburgo.

Avv. Marco Valerio Verni

- 12 Aprile 2010

Dott. Marco Valerio Verni

Articolo scritto da Avv. Marco Valerio Verni
Redazione TevereNotizie.com

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