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L'AVVOCATO RISPONDE

La mediazione obbligatoria: l’ennesimo tentativo di deflazionare il contenzioso giudiziario

Luci e ombre dell'istituto che entrerà in vigore lunedì 21 marzo 2011

Dal 21 marzo di quest'anno entrerà in vigore la c.d. "mediazione obbligatoria", ossia il tentativo di conciliazione obbligatorio che due o più parti dovranno esperire innanzi ad un organo apposito, prima di adire le vie giudiziali.

L'ISTITUTO. Tale istituto, già esistente in altri Paesi, ed introdotto nel nostro attraverso il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, ha l'evidente scopo, almeno nelle intenzioni del Legislatore, di deflazionare le aule di giustizia, divenendo necessario  in materie quali: condominio; diritti reali;divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari. Stante il fatto che, limitatamente alle controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tale tentativo è stato prorogato al 20 marzo 2012 (ex L.26 febbraio 2011, n.225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"), vediamo, in sintesi, gli elementi salienti, con particolare riguardo alla procedura.

LA RICHIESTA: LA PROCEDURA IN SINTESI. La richiesta di "mediazione" si promuove con una domanda rivolta ad un apposito organismo, che può essere pubblico o privato, a scelta della parte, fra quelli iscritti in un apposito registro custodito presso il Ministero della Giustizia. Da questa data, ci saranno 4 mesi entro i quali questo tentativo  dovrà essere esperito. In caso contrario, si potrà proseguire con l'azione giudiziaria (in caso di mancato esperimento preventivo del tentativo, il giudice rileva tale circostanza e fissa un'udienza dopo la scadenza dei 4 mesi, assegnando alle parti un termine di 15 giorni per procedere al tentativo obbligatorio).

I POSSIBILI ESITI. All'esito della procedura conciliativa, i possibili esiti saranno:
- le parti trovano un accordo e "conciliano", redigendo un apposito verbale che sarà poi omologato dal presidente del tribunale, divenendo  titolo esecutivo;
- le parti non trovano un accordo: il mediatore redige dunque un verbale nel quale da' atto del mancato accordo e formula una propria proposta di conciliazione.
Il contenuto di questa proposta rivestirà un ruolo fondamentale nel procedimento giudiziario poiché, se la sentenza del giudice corrisponderà interamente al contenuto della proposta, la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta del conciliatore sarà condannata al pagamento delle spese sostenute dalla controparte.

LE SPESE. Proprio riguardo alle spese, occorre evidenziare che la suddetta procedura non è affatto gratuita, anzi: il decreto, infatti, prevede l'emanazione di un ulteriore regolamento con il quale verranno definite, nei minimi e nei massimi, le indennità che le parti sono tenute a pagare all'organismo mediatore. Fino ad allora, si applichera' il decreto ministeriale n. 223 del 2004 che disciplina, per l'appunto, (si perdoni il gioco di parole) le indennità spettanti agli organismi di conciliazione attualmente esistenti. Per fare un esempio,  in base alle tariffe attualmente applicabili, se la controversia dovesse riguardare una eredità da 250 mila euro, ciascuna delle parti in conflitto dovrebbe versare una somma di duemila euro al mediatore, senza però avere la certezza che la disputa venga risolta in quella sede. Come detto, infatti, ben potrà accadere, che le parti dovranno comunque adire le vie giudiziarie, con i conseguenti costi legali (è' proprio questo uno dei punti su cui l'Avvocatura italiana è molto scettica).

I PUNTI OSCURI. Ma i punti oscuri sembrano non finire qui: infatti, in deroga a qualsivoglia criterio di competenza territoriale, a scegliere il luogo dove dovrà avvenire il tentativo di mediazione sarà, sostanzialmente, colui che, per primo, si rivolgerà all'organo di mediazione. Ossia, il cittadino "convenuto" potrà benissimo essere convocato a centinaia di chilometri di distanza dalla sua città per  dover esperire tale procedura conciliativa. E, ancora: chi ci si troverà dinanzi, come mediatore? Una persona, non necessariamente laureata in giurisprudenza, che avrà semplicemente seguito un corso di 50 ore. Personalmente, stante quanto detto, non posso che condividere la posizione e  la preoccupazione della gran parte dei colleghi italiani, per questo ennesimo, probabilmente inutile, tentativo di deflazionare la giustizia. Forse, sarebbe stato più efficace incentivare il tentativo obbligatorio di conciliazione, peraltro già esistente nella cause innanzi al Giudice di Pace, e previsto, innanzi al Tribunale, dall'art. 185 del codice di procedura civile.  Ma,si sa, l'Italia è, ahimè, il Paese in cui si pensa di affrontare i problemi a suon di (nuove) leggi. Quando, molte volte, basterebbe garantire l'applicazione certa di quelle, sia sostanziali che procedurali, già esistenti.

Avv. Marco Valerio Verni

- 19 Marzo 2011

Dott. Marco Valerio Verni

Articolo scritto da Avv. Marco Valerio Verni
Redazione TevereNotizie.com

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Le corporazioni hanno sempre qualcosa da eccepire quando i propri interessi di casta vengono messi in discussione..E se proprio l'esperto di diritto fosse la persona meno indicata a dirimere la controversia quando l'interesse dell'avvocato di parte e proprio quello di portare al massimo contrasto la controversia in modo da assicurarsi anni di lucroso contenzioso?..E se proprio con il buon senso del padre di famiglia si potesse trovare un punto di incontro da due parti in lite, a volte ferme sulle proprie posizioni proprio perche' i consigli dei propri legali spingono verso una, a volte, improduttiva presa di posizione?

Commento inviato il 25-04-2011 da calvo

2.

Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Il mediatore non laurerato non avrà nemmeno un cliente. Invece il mediatore laureato, o ancor meglio, avvocato, avrà tanti clienti. Quindi non credo susistano problemi. Anche il muratore può essere bravo o meno...è la gente a scegliere.

Commento inviato il 07-04-2011 da Mario

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