Stampa |
L'AVVOCATO RISPONDE
La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi dal Tribunale Civile di Roma
E' dei giorni scorsi una sentenza del Tribunale Civile di Roma che, per alcuni versi, può essere definita "storica". La vicenda ad essa sottesa non è certo rara, anzi: una coppia di genitori separati, un figlio minore "collocato" (questo è il termine creato dalla giurisprudenza) presso la madre (nonostante vi sia una legge che parli chiaro, quella sul c.d. "affido condiviso", che presupporrebbe l'applicazione perfetta del principio di bi-genitorialità, ma che tante volte sembra disatteso dai nostri Tribunali), un padre impedito nel vedere la propria figlia a causa di strategie e comportamenti messi in pratica "ad hoc" dalla sua ex-moglie. Al punto, che, nel 2005, non essendo quest'ultima riuscita ad ottenere un provvedimento ablativo della potestà nei confronti dell'ex coniuge davanti al Tribunale per i Minorenni, era giunta addirittura a sporgere nei confronti del malcapitato una denuncia per violenza sessuale verso la figlia (eh sì, siamo alle solite) chiedendo l'immediata interruzione di qualsivoglia rapporto tra la stessa (figlia) e il padre-mostro. Ma fortunatamente, la giustizia penale ha smascherato in pieno il disegno calunniatore e strumentale della signora la quale, in sede civile, è stata appunto successivamente condannata a risarcire il padre della figlia della somma di 50 mila euro. Tralasciando qualsiasi giudizio sulla congruità del "quantum" liquidato, è certamente significativo il principio affermato: ossia quello che un genitore leso nel suo diritto di contribuire alla crescita del proprio figlio deve essere rispettato e che, di conseguenza, vadano puniti tutti quegli atteggiamenti strumentali, diffamatori e calunniatori che ostacolino quello che dovrebbe essere considerato un caposaldo della nostra cultura giuridica in materia di famiglia. E che d'altronde trova già la sua fonte normativa nella nostra Carta Costituzionale (artt. 2 e 29), nella Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo e nella Carta Europea dei Diritti del Fanciullo del 1992. E che, in teoria, dovrebbe essere il cardine della L. 54/2006 incentrata sul concetto della "bi-genitorialità" e della egual importanza dei genitori rispetto al proprio figlio.
Ora, però, c'è da chiedersi: posto che questo signore ha ottenuto un risarcimento, certamente questo non potrà mai compensare il tempo che gli è stato ingiustamente negato con la propria figlia. E, soprattutto, non potrà essere restituito a questa bambina il tempo perso con suo padre. Non è, allora, veramente arrivata l'ora che simili comportamenti vengano puniti con più severità, ma non tanto e non solo quando il danno ormai è avvenuto, ma con una più incisiva politica di prevenzione? E di attenzione verso quelli che potrebbero essere i risultati di una forse troppo frettolosa decisione di allontanare il presunto mostro dal proprio figlio, a fronte di una denuncia che (e le statistiche lo dimostrano) è molte volte strumentale?
Forse, bisognerebbe cominciare con il cambiare una verità che pare assoluta: ossia che vittima di una violenza (fisica, morale o psicologica) possa essere solo una donna. Ma la violenza, ed è questo ciò che andrebbe finalmente scritto a chiare lettere, uscendo da finti perbenismi o ipocrisie, è un fenomeno che ha mille sfaccettature. E' certamente grave, ignominiosa ed esecrabile quella commessa a danno delle donne. Ma è altrettanto vero che esiste una violenza forse più subdola, ma con effetti altrettanto devastanti, che è quella di cui la vicenda descritta (ma, come detto, chissà quanti altri sono i casi simili) è chiaro esempio.
Lapidaria, d'altronde, la motivazione della sentenza che, in una sua parte, così recita: "(...) Sicuramente responsabile di ciò, è da ritenersi la resistente che, con il suo ostinato, caparbio e reiterato comportamento, cosciente e volontario, è venuta meno al fondamentale dovere, morale e giuridico, di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione dell'altro genitore alla crescita ed alla vita affettiva del figlio".
Un pessimo esempio, dunque, che offende chi davvero (donne, uomini e, purtroppo, soprattutto minori) abbia subito violenza.
Avv. Marco Valerio Verni
- 10 Gennaio 2012
Che noia i buoni propositi per l’anno nuovo! Trascorrere tutto il mese di gennaio a mangiare meglio, fare più attività fisica, impegnarsi a imparare qualcosa di nuovo...
Le unghie sono la mia passione, ho fatto la mia prima ricostruzione esattamente 15 anni fa. Se ad oggi le mie unghie sono belle e forti lo devo solo alla ricostruzione unghie, ed è proprio per questo motivo che ho deciso...
Nelle ultime settimane si è riacceso, semmai si fosse sopito, il dibattito sulle “civil partnerships” e sull’adozione da parte di coppie dello stesso sesso, e, su questa scia, sono avvenute le prime trascrizioni...
Per 3 italiani su 10 la primavera porta non solo giornate più lunghe ed assolate, ma purtroppo anche prurito al naso, rinorrea bruciante e abbondante, occhi rossi e umidi, congiuntivite, tosse secca e, nei casi peggiori, asma...
Si è consumato nei giorni scorsi, ad opera del Governo Letta, un colpo di mano contro il c.d. affido condiviso che, invece di veleggiare verso una applicazione più concreta nei fatti ed ancor più equilibrata nel dato normativo...
Commenti dei lettori
scrivi commento
annulla commento
Scrivi il tuo commento