Stampa

L'AVVOCATO RISPONDE

L’indennità di accompagnamento

Che cos'è, come richiederla, i requisiti, il rilascio e l'eventuale ricorso

L'indennità di accompagnamento, prevista dalla legge 11.2.1980, n. 18, è una provvidenza economica riconosciuta dallo Stato, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 38 della Costituzione, a favore dei cittadini che versino in situazioni di invalidità fisiche o psichiche, tali da necessitare di un'assistenza continua; in particolare, perché non sono in grado di deambulare senza l'assistenza continua di una persona oppure perché non sono in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Tale provvidenza ha la natura giuridica di contributo forfettario per il rimborso delle spese conseguenti al fatto oggettivo della situazione di invalidità e non è pertanto assimilabile ad alcuna forma di reddito; conseguentemente è esente da imposte. Essa è a è totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. L'importo corrisposto (pari per il 2009 a euro 472,00) viene annualmente aggiornato con apposito decreto del Ministero dell'Interno.  

COME RICHIEDERLA: I REQUISITI. La domanda va presentata, su apposito modello, alla competente Commissione Medica presso la ASL di competenza territoriale, allegando la certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e con l'espressa attestazione, ai fini dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, che il richiedente è "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".

IL RILASCIO. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda la Commissione Medica deve fissare la data della visita medica; se tale termine trascorre inutilmente, il richiedente può presentare una diffida a provvedere all'Assessorato alla Sanità della Regione territorialmente competente che è tenuto a fissare la visita entro i nove mesi dalla data di presentazione della domanda, termine entro il quale deve comunque concludersi l'intero procedimento relativo all'accertamento sanitario. In sede di accertamento sanitario, l'interessato può farsi assistere da un proprio medico di fiducia. All'esito, se viene riconosciuta un'invalidità che da diritto alla corresponsione di provvidenze economiche da parte dello Stato, per esempio l'indennità di accompagnamento, detto verbale viene altresì trasmesso direttamente dalla Commissione Medica all'ente competente - la Regione o altro ente da questa delegato - per istruire la procedura di pagamento della provvidenza.

L'EVENTUALE RICORSO. L'eventuale ricorso contro il verbale di visita dall'esito negativo va presentato, entro due mesi dalla notifica del verbale all'interessato, alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro che decide entro sei mesi (intendendosi respinto il ricorso in caso di silenzio). Vi è ulteriore possibilità di tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. Una volta accertata dalla Commissione Medica il grado d'invalidità, la procedura di verifica degli ulteriori presupposti che danno diritto al pagamento della relativa provvidenza economica (tra cui l'accertamento del rispetto dei limiti di reddito cui sono collegate le provvidenze diverse dall'indennità di accompagnamento) deve concludersi da parte della Regione o dell'ente da questa delegato entro sei mesi dal ricevimento del verbale di visita da parte della Commissione Medica. Il decreto relativo alla concessione della provvidenza economica può venire anch'esso impugnato con ricorso, sempre entro due mesi dalla notifica, al Comitato Provinciale dell'INPS, che deve decidere entro quattro mesi, intendendosi altrimenti rigettato il ricorso e salva sempre la possibilità di ulteriore tutela avanti il giudice ordinario. Il pagamento materiale della provvidenza avviene a cura dell'Inps in ratei mensili (il primo rateo comprenderà anche tutti quelli già maturati in precedenza a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e verranno altresì corrisposti in un momento successivo anche gli interessi legali maturati sulle somme dovute sempre con la medesima decorrenza) mediante accredito su conto corrente postale o bancario intestato al beneficiario oppure mediante riscossione presso l'ufficio postale indicato dallo stesso richiedente, il quale ha la possibilità di indicare anche una persona delegata alla riscossione. 
Importante avvertenza è che il beneficiario della provvidenza sarà tenuto a comunicare all'Inps, entro trenta giorni, il venire meno del requisito della necessità di assistenza continua (cosa assai improbabile) oppure il venire meno della situazione di assistenza a domicilio o in un istituto a pagamento, per effetto di un eventuale ricovero a titolo gratuito in un istituto di cura.

Avv. Marco Valerio Verni

- 03 Giugno 2010

Dott. Marco Valerio Verni

Articolo scritto da Avv. Marco Valerio Verni
Redazione TevereNotizie.com

Commenti dei lettori

scrivi commento

annulla commento

Scrivi il tuo commento

Nome

Inserisci il tuo nome e cognome

Email

La tua mail non sara' visibile al pubblico

Commento

Hai qualcosa da dire o da condividere? Ora lo puoi fare!...

1.

Gentile Edith,
gli arretrati dovrebbero decorrere dalla data della domanda, se correttamente effettuata a suo tempo.
Cordiali saluti,
Avv. Marco Valerio Verni

Commento inviato il 03-09-2011 da Avv. Marco Valerio Verni

2.

Egregio Avvocato,
Le scrivo in merito ad un ricorso per indennità di accompagnamento fatto tramite patronato che è stato accettato a mio zio ultra 90enne. Vorrei sapere se gli arretrati verranno pagati dalla decorrenza della domanda oppure dal mese di decorrenza del ricorso e quindi dalla seconda visita medica.
La Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti,
Edith

Commento inviato il 09-08-2011 da Edith

3.

Gentile lettrice,
il ricorso giurisidizionale avverso il provvedimento di diniego della indennità di accompagnamento dovrà essere presentato innanzi al Tribunale del Lavoro, chiamando in giudizio sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze (difeso e rappresentato "ex lege" dall'Avvocatura di Stato), in persona del Ministro pro tempore, sia l'INPS, in persona del Legale Rappresentante pro tempore.
Cordiali saluti.
Avv. Marco Valerio Verni

Commento inviato il 23-03-2011 da Avv. Marco Valerio Verni

4.

Egregio Avvocato,
sto facendo un ricorso avverso un diniego di concessione della indennità di accompagnamento. Ho problemi ad individuare i legittimati passivi. La norma in materia, ossia l'art. 42 della legge 326/2003 stabilisce che “gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'nvalidità civile devono essere notificati anche al Ministero dell' economia. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato sia presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero. I miei dubbi sono i seguenti: 1) la norma dice cha vanno notificati ANCHE al Ministero dell'Economia. Significa che deve essere notificata anche ad altri enti? Io vorrei notificare anche all'azienda sanitaria Locale (ASL) visto che il modulo per il riconoscimento va presentato alla ASL. 2) notifico alla ASL in persona del????? Esiste il legale rappresentante o Presidente o Direttore della ASL? 3) La seconda parte dell'art. sopra citato dice che il ricorso va notificato al Ministero dell'Economia presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero MA COSA SIGNIFICA? PRESSO CHI DEVO NOTIFICARE IN PAROLE POVERE?La ringrazio anticipatamente per il suo aiuto e porgo cordiali saluti

Commento inviato il 20-03-2011 da romina

L'esperto risponde

La lesione della genitoralità: condannata una madre che ostacolava il suo ex marito nei rapporti con la figlia

E' dei giorni scorsi una sentenza del Tribunale Civile di Roma che, per alcuni versi, può essere definita "storica". La vicenda ad essa sottesa non è certo rara, anzi: una coppia di genitori separati, un figlio minore "collocato" (questo è il termine creato dalla giurisprudenza) presso la madre...

Editoriale

La maleducazione o diseducazione stradale...

Capita ormai di frequente di leggere sulle cronache dei giornali, di persone letteralmente uccise mentre attraversano (magari sulle strisce pedonali) una strada: episodi raccapriccianti, fastidiosi e ormai davvero insopportabili; sintomo di "maleducazione" e "ignoranza" (per usare degli eufemismi) che sembrano proprie di un malcostume italiano sempre più generalizzato: il non rispetto delle più elementari regole del Codice della Strada...

L'esperto risponde

Tempo di vacanze: cosa fare nel caso si subisca un reato in Spagna

Egregio Avvocato, mio figlio è tornato da poco dalla Spagna, dove si era recato in vacanza con degli amici. Mentre era sulla spiaggia, è stato vittima di un furto. Come può agire? Grazie...

L'esperto risponde

La mediazione obbligatoria: l’ennesimo tentativo di deflazionare il contenzioso giudiziario

Dal 21 marzo di quest'anno entrerà in vigore la c.d. "mediazione obbligatoria", ossia il tentativo di conciliazione obbligatorio che due o più parti dovranno esperire innanzi ad un organo apposito, prima di adire le vie giudiziali. Tale istituto, già esistente in altri Paesi, ed introdotto nel nostro attraverso il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, ha l'evidente scopo, almeno nelle intenzioni del Legislatore, di deflazionare le aule di giustizia, divenendo necessario in materie quali...

Editoriale

La Corte di Strasburgo respinge il ricorso della famiglia del manifestante ucciso durante gli scontri del G8 di Genova del 2001

Il 24 marzo scorso la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo si è pronunciata sul ricorso n°. 23458/02, riguardante la morte di Carlo Giuliani, avvenuta durante gli scontri del G8 di Genova, nel Luglio del 2001, tra alcune frange violente di manifestanti e le Forze dell'Ordine. I giudici europei, confermando quanto già sentenziato nel giudizio camerale di prima istanza del 25 Agosto 2009, hanno respinto "in toto"...