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L'AVVOCATO RISPONDE
La sentenza n°238 del 2009 della Corte Costituzionale
Con una recente sentenza (la n. 238 del 24 luglio 2009), la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti, ha affermato l'illegittimità dell'applicazione dell'Iva sulla Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani) e sulla Tia (Tariffa di igiene ambientale).
LA QUESTIONE. La questione, in particolare, è consistita nello stabilire la qualificazione giuridica della tariffa d'igiene ambientale e la asserita incostituzionalità delle norme che attribuiscono la competenza, riguardante le relative controversie, alle commissioni tributarie. Infatti, se per la Tarsu non erano mai sorti dubbi inerenti né la qualificazione giuridica (trattasi di tassa), né riguardo gli organi deputati a conoscerne le controversie (commissioni tributarie), così non è stato per la tariffa d'igiene ambientale (Tia) che, proprio per essere stata nominata tariffa, ha portato diversi addetti ai lavori, ivi compresi i giudici di Catania e Prato (ossia coloro che hanno investito della questione la Corte), a ritenere che si trattasse di un corrispettivo di diritto privato, al pari un qualunque compenso per la prestazione di un servizio.
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. Contrastando questa visione delle cose, la Corte Costituzionale ha affermato che "per una corretta valutazione della natura della tariffa di igiene ambientale (Tia), è invece opportuno muovere dalla constatazione che tale prelievo, pur essendo diretto a sostituire la Tarsu, è disciplinato in modo analogo a detta tassa, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio né dalla dottrina né dalla giurisprudenza. Conseguentemente, deve procedersi ad una approfondita comparazione tra il prelievo tributario sostituito e quello che lo sostituisce, sotto i profili della struttura, della funzione e della disciplina complessiva della fattispecie dei prelievi (C. Cost. 24 luglio 2009, n. 238).
L'LLEGITTIMITA' DELL'IVA: IL DIRITTO DI RESTITUZIONE. Ma la Corte è andata oltre, aggiungendo: (...) un altro significativo elemento di analogia tra la Tia e la Tarsu è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all'ambito di applicazione dell'Iva.(...) Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad Iva le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti" (C. Cost. cit). In virtù di quanto detto, tutti quei contribuenti che abbiano pagato l'Iva sulla Tarsu o sulla Tia hanno diritto a chiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato.
Avv. Marco Valerio Verni
- 10 Maggio 2010
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