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L'AMMINISTRATORE RISPONDE

Grate alle finestre: i limiti e le regole in un condominio

Nel contesto di un condominio, l'installazione delle inferriate alle finestre soggiace a dei limiti. Le grate, infatti, si inseriscono in quello che è un contesto più ampio: la facciata condominiale

Limiti e regolamentazione dell'installazione delle inferriate alle finestre in un condominio

Limiti e regolamentazione dell'installazione delle inferriate alle finestre in un condominio

Gentili lettori,
sono l'amministratore di condominio Antonio Tozzi. In questa rubrica risponderò alle vostre domande ed approfondirò le questioni relative ai condomini. Mi è stato chiesto se nel contesto condominiale l'installazione di grate alle finestre soggiace a limiti.

LE GRATE ALLE FINESTRE: QUALI LIMITI NEL CONTESTO CONDOMINIALE? Nel contesto di un condominio, l'installazione delle inferriate alle finestre soggiace a dei limiti. Le grate, infatti, si inseriscono in quello che è un contesto più ampio: la facciata condominiale. Le inferriate contribuiscono, infatti, nelle relative forme, a determinare quelle che sono l'aspetto, l'estetica e le linee architettoniche del palazzo. La loro installazione incide sul decoro architettonico che integra l'estetica, intesa come insieme delle linee e delle strutture ornamentali che incidono su una armonica fisionomia.

LA REGOLAMENTAZIONE. Di solito, specialmente nei complessi condominiali di nuova edificazione, viene previsto nel regolamento di condominio un modello di massima delle inferriate da installare alle finestre. Se questa regolamentazione, invece, fosse contenuta in un verbale dell'assemblea di condominio, l'installazione di grate da parte di un condomino rappresenterebbe un precedente tale da costringere tutti gli altri condomini intenzionati ad installare delle inferriate ad uniformarsi al tipo di grata approvato in assemblea.

QUANDO NON ESISTE UN REGOLAMENTO? Quando non esiste né nel regolamento condominiale né in un verbale di assemblea una regolamentazione per l'installazione delle grate alle finestre sorgono dei problemi. Per risolvere la questione è necessario affidarsi alla Giurisprudenza in materia. La Cassazione (sentenza n° 4474/87) ha considerato lecito il mutamento esteriore che non cagioni pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni ad una utilità che compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave ed appariscente entità. La Corte d'Appello di Milano, inoltre, ha sancito la legittimità di una delibera avente ad oggetto l'installazione di inferriate anti-intrusione quando "pur esistendo un pregiudizio estetico, questi risulti così modesto e trascurabile da escludere un pregiudizio economico, essendo il lieve mutamento ampiamente compensato dall'utilità derivante a tutti i condomini" (sentenza n°1444/98).


Tozzi Antonio
Amministratore di Condominio
Tel. 328.8173066

- 22 Giugno 2009

Articolo scritto da
Redazione TevereNotizie.com

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Gent. Lettrice,
la materia delle innovazioni nel condominio è molto complessa ed il codice civile non ci fornisce una chiara definizione di innovazione. Gli articoli 1120 e 1121 c.c. fanno rispettivamente riferimento alle innovazioni consentite, a quelle vietate nonché a quelle definite gravose o voluttuarie.
A tale proposito la Giurisprudenza ha più volte affermato che costituisce innovazione, qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in parte, nella materia e nella forma, ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del godimento della cosa e che importi una modifica materiale della forma e della sostanza della cosa medesima, con l’effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento, o comunque alterarne la destinazione originaria. Di fatto le innovazioni proprio perché comportano una trasformazione e alterazione del bene devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza del condominio e i 2/3 del valore dell’edificio: 5° comma dell’art. 1136 c.c.
Tuttavia neanche con la maggioranza dei 2/3 i condomini possono deliberare innovazioni che possono potenzialmente creare problemi alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, al suo decoro architettonico o che rendano alcune parti dell’edificio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo condomino.
Non mi è chiaro se La Sua richiesta di posizionare per ragioni di privacy una spalliera in legno sia stata approvata dall’assemblea con la maggioranza stabilita dalla legge.
Se così fosse il condomino dissenziente può comunque sempre impugnare la delibera nei termini previsti dall’art 1137 c.c. ossia 30 gg dalla data della deliberazione per i dissenzienti e 30 gg dalla data di ricezione del verbale di assemblea per gli assenti.
Chi invece ha votato a favore dell’innovazione contestata è vincolato dal suo voto e non può rinunciare ai vantaggi della stessa precedentemente voluta.
Speranzoso di averLe chiarito eventuali incertezze, La saluto cordialmente.
Antonio Tozzi
Amministratore di Condominio

Commento inviato il 09-11-2010 da Antonio Tozzi amministratore

2.

Salve, vorrei porle una questione. Abito in una villetta facente parte di un complesso di villette a schiera, appunto, in regime condominiale. Per ragioni di privacy, ho proposto all'assemblea condominiale di porre in prossimità del muretto divisorio (alto non più di 50 cm) e comune a quello del mio vicino una spalliera in legno. La mia proposta è stata accolta, previo accordo col geometra sul tipo di spalliera da porre. Un mese fa ho inviato la comunicazione all'ammistratore. Di quanto tempo eventualmente dispone per un possibile replica? Il problema si pone poichè il vicino è appena rientrato e ha visto da poco la mia spalliera. Ribadisco che comunque in assemblea era stato raggiunto l'accordo sulla questione. La ringrazio.

Commento inviato il 15-10-2010 da Roberta Neri

3.

Salve volevo avere delle info in merito alle grate alle finestre. Io ho comprato un appartamento in edilizia agevolata e tra pochi giorni mi verranno consegnate le chiavi di casa con il relativo regolamento di condominio dove è presente il colore e il disegno delle grate da montare. Volevo sapere se tale regolamento mi obbliga a montare le grate con quel disegno, per il colore non ho problemi, in qunato ritengo che tale disegno diminuisca la sicurezza della grata stessa. Grazie per il vostro interessamento e aspetto una vostra risposta.

Commento inviato il 21-04-2010 da Danilo Pagliaro

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