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IL LEGALE RISPONDE
La facoltà di recedere dal contratto e la garanzia sulla merce: quando, come e perchè
Gli acquisti on line o per corrispondenza: quali forme di tutela offre l'ordinamento giuridico al consumatore
Salve,
sono Marco Valerio Verni, svolgo la professione di avvocato in Roma. Vorrei dedicare il primo numero di questa rubrica ad un tema a mio avviso molto importante e concreto: vi sarà sicuramente capitato di acquistare su internet, o per corrispondenza, un cellulare, un orologio o un vestito. Così come di concludere un contratto fuori dei locali commerciali (magari anche a casa vostra, dopo che un "rappresentante" di una qualche azienda vi ha suonato per offrirvi un qualche servizio od oggetto).
E' bene allora sapere che vi sono delle norme che, racchiuse nel cosidetto "Codice del Consumo" (D. Lgs. 206/2005), tutelano i vostri diritti ogni qualvolta poniate in essere un contratto di compravendita di beni o servizi come sopra detti. Vediamo, in sintesi, le principali garanzie:
DIRITTO DI RECESSO. Il consumatore (che l'art.1469 bis Codice Civile definisce come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta") ha, innanzitutto, la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della merce (se l'acquisto è avvenuto per corrispondenza) o, nel caso in cui sia stato preventivamente mostrato il prodotto oggetto del contratto, dalla sottoscrizione della nota di ordine o da quando l'operatore abbia informato il consumatore della possibilità di recedere (nel caso ciò non avvenga, il termine per recedere aumenterebbe addirittura a 3 mesi).
Tale recesso deve avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno che, per celerità, può anche essere anticipata via telefax o telegramma o mezzi analoghi: in questi ultimi casi, l'importante è che la suddetta raccomandata venga comunque spedita entro le successive 48 ore.
Cosa succede in seguito al recesso?
Si deve restituire il bene al commerciante, qualora lo si sia già ricevuto, seguendo le istruzioni che il venditore deve obbligatoriamente fornire. Dal canto suo quest'ultimo dovrà restituire, entro 30 giorni dalla data in cui sia venuto a conoscenza del diritto di recesso, gli importi già versatigli dal consumatore, senza poter pretendere da quest'ultimo importi ulteriori a titolo di rimborso spese.
Ci sono dei casi in cui si deroga al diritto di recesso?
Si. In particolare, nel caso di:
1) contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili;
2) contratti di assicurazione;
3) contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero;
4) contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il consumatore non debba pagare più di 26 euro.
GARANZIA OBBLIGATORIA DI DUE ANNI. Il venditore, sia on-line che a distanza, deve garantire il buon funzionamento del prodotto per almeno 2 anni dalla consegna. Il consumatore, dal canto suo, deve contestare i difetti entro 2 mesi dalla scoperta: a seguito di ciò, egli può pretendere la sostituzione del bene o la sua riparazione. Qualora ciò non dovesse essere possibile, può chiedere la diminuzione del prezzo o la risoluzione del contratto (con restituzione del denaro al cliente e del prodotto al venditore).
Avv. Marco Valerio Verni
e-mail: marcovale.verni@gmail.com
- 09 Aprile 2010
E' dei giorni scorsi una sentenza del Tribunale Civile di Roma che, per alcuni versi, può essere definita "storica". La vicenda ad essa sottesa non è certo rara, anzi: una coppia di genitori separati, un figlio minore "collocato" (questo è il termine creato dalla giurisprudenza) presso la madre...
Capita ormai di frequente di leggere sulle cronache dei giornali, di persone letteralmente uccise mentre attraversano (magari sulle strisce pedonali) una strada: episodi raccapriccianti, fastidiosi e ormai davvero insopportabili; sintomo di "maleducazione" e "ignoranza" (per usare degli eufemismi) che sembrano proprie di un malcostume italiano sempre più generalizzato: il non rispetto delle più elementari regole del Codice della Strada...
Egregio Avvocato, mio figlio è tornato da poco dalla Spagna, dove si era recato in vacanza con degli amici. Mentre era sulla spiaggia, è stato vittima di un furto. Come può agire? Grazie...
Dal 21 marzo di quest'anno entrerà in vigore la c.d. "mediazione obbligatoria", ossia il tentativo di conciliazione obbligatorio che due o più parti dovranno esperire innanzi ad un organo apposito, prima di adire le vie giudiziali. Tale istituto, già esistente in altri Paesi, ed introdotto nel nostro attraverso il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, ha l'evidente scopo, almeno nelle intenzioni del Legislatore, di deflazionare le aule di giustizia, divenendo necessario in materie quali...
Il 24 marzo scorso la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo si è pronunciata sul ricorso n°. 23458/02, riguardante la morte di Carlo Giuliani, avvenuta durante gli scontri del G8 di Genova, nel Luglio del 2001, tra alcune frange violente di manifestanti e le Forze dell'Ordine. I giudici europei, confermando quanto già sentenziato nel giudizio camerale di prima istanza del 25 Agosto 2009, hanno respinto "in toto"...
Commenti dei lettori
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Gentile lettrice,
Sua zia può recedere dal contratto di compravendita entro 10 giorni dall'acquisto,senza pagare alcuna penalità. Pertanto, invii una raccomandata in tal senso all'azienda venditrice, chiedendo altresì la restituzione in tempi congrui della somma già versata.
Cordiali saluti,
Avv.Marco Valerio Verni
Commento inviato il 01-04-2011 da Avv. Marco Valerio Verni
buonasera, ieri pomeriggio 2 rappresentanti si sono presentati a casa di mia zia che ha 83 anni e le hanno venduto tessuti per la casa per un valore di 1,380.00 euro, lei ha dato un acconto di 100 euro perchè non aveva altro contante. Hanno lasciato la merce e tornano lunedi' 04 aprile per il saldo. Si puo' rinunciare all'acquisto? Che procedure seguire? Grazie.
Commento inviato il 29-03-2011 da Daniela Tortoricci
Gentile lettore,
dal momento che, come Lei mi scrive, non sono stati rispettati i tempi di consegna, essendo in presenza di un inadempimento contrattuale della parte venditrice, lei può benissimo risolvere il contratto.Quindi, anche prima che arrivi la merce in questione, potrà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla controparte, chiedendo la restituzione integrale delle somme versate.
Cordiali saluti.
Avv. Marco Valerio Verni
Commento inviato il 23-03-2011 da Avv. Marco Valerio Verni
Gentile avvocato,
ho acquistato on line un paio di occhiali per un regalo, che ancora non sono stati inviati, ben oltre i tempi patuiti. Si può esercitare anche in questo caso il diritto di recesso, con la medisima procedura, o si deve ricevere la merce?
La ringrazio. Cordiali saluti, AB
Commento inviato il 20-02-2011 da Andrea Balbo
Gentile Avvocato,
qualche settimana fa ho partecipato ad un'asta con una società con sede a San Marino. Ho inviato un fax formulando un'offerta per una moneta antica ed alla fine dell'asta mi è stata assegnata perchè non c'erano altre offerte, ad un prezzo superiore ai 26 euro. La moneta è arrivata presso l'ufficio postale ed io non ho ancora provveduto al ritiro in quanto non intendo acquistarla. Devo provvedere al ritiro, oppure attendo i 30 gg. di deposito, dopo i quali la moneta torna al mittente? Come comunico la mia intenzione di avvalermi del diritto di recesso?
Ringrazio anticipatamente
Commento inviato il 29-11-2010 da Giuseppe
Gentile lettore,
in caso di riconsegna di prodotto difettoso, la restituzione del denaro è solo alternativa, e residuale, quando sia possibile la sostituzione o riparazione dello stesso. Sempre che ciò avvenga in tempi brevi e non pregiudizievoli per il compratore.
Qualora poi il prodotto non funzioni per cause indipendenti dallo stesso, Lei non incorrerebbe in alcuna responsabilità.
Per una Sua maggiore tranquillità, si premuri di fornire al compratore tutta la certificazione attestante la conformità del prodotto venduto alle caratteristiche previste dalla normativa CE.
Cordiali saluti.
Avv. Marco Valerio Verni
Commento inviato il 21-11-2010 da Avv. Marco Valerio Verni
Gentile Avvocato,
Sono un venditore online di ricambi auto, volevo sapere se in caso di restituzione di un prodotto difettoso vi sia l'obbligo da parte del venditore di offrire al cliente oltre la normale riparazione o sostituzione, anche l'eventuale restituzione dei soldi (come alternativa). In poche parole, anche in casi di lievi difetti, facilmente riparabili o sostituibili, l'acquirente può pretendere la restituzione della somma spesa? Inoltre se controllando l'oggetto non si riscontrano problemi, ma l'acquirente continua a non riuscire ad utilizzare il componente (probabilmente a causa di fattori terzi), come si può dimostrare che il prodotto è conforme e funzionante? Ringrazio anticipatamente
Commento inviato il 12-11-2010 da Antonio
Gentile lettrice,
quel che Le posso consigliare è di rifiutare la consegna, essendo un Suo diritto: infatti, come Lei mi ha rappresentato, il venditore è venuto meno ai termini pattuiti inizialmente, sia in termini di costi di consegna, sia in termini di modalità (parte delle piante adesso, la restante parte in un futuro imprecisato).
L'accettazione della consegna parziale, e ad un costo differente, non le pregiudicherebbe il diritto di una pretesa risarcitoria susseguente.Ma la esporrebbe ad inutili costi e lungaggini che, dato che la consegna non è ancora avvenuta, Le sconsiglio vivamente.
Cordiali saluti.
Avv. Marco Valerio Verni
Commento inviato il 09-11-2010 da Avv. Marco Valerio Verni
Gentile Avvocato,
mesi orsono ho contattato un vivaio attraverso il sito internet, chiedendo un preventivo e senza recarmi in loco.
Il vivaista mi ha comunicato il preventivo, confermando le spese di spedizione presenti sul sito, e abbiamo concordato la spedizione posticipata al momento in cui avrebbe avuto la disponibilità di tutte le piante a me necessarie, incluse quelle non immediatamente disponibili. Infine, ho ricevuto una email in cui mi si comunicava unicamente l'avvenuta spedizione dei prodotti e si chiedeva di contattare il vivaio qualora non avessi ricevuto i prodotti nell'arco di 4-5 giorni. Allo scadere degli stessi, ricevuta una telefonata dal corriere, vengo messa da questi a conoscenza dell'importo maggiorato della spedizione e dell'importo sensibilmente più basso del preventivato, riguardo alle piante. Chiamato il vivaio, mi si comunica in malo modo che le piante inviate non sono tutte quelle ordinate ma che ne mancano alcune, senza che mi si specifichi in alcun modo quali. Posso a questo punto rifiutare di ritirare prodotti che: 1) non so quali siano perchè, a differenza di quanto concordato, mi hanno inviato una spedizione parziale in tutto o in parte diversa da quanto ordinato; 2) i prezzi di spedizione e i tempi di consegna sono diversi da quelli pattuiti e resi noti sul sito del venditore; 3) mi troverei ad acquistare dei prodotti "a scatola chiusa" perchè, imballate, non potrei nemmeno controllare prima le piante una ad una per verificare che siano quelle da me ordinate eriscontrarne le condizioni.
Il venditore insiste perchè io ritiri le piante e propone accordi piuttosto vaghi in una fase successiva, ma io vorrei non ritirare le piante, poichè il rapporto di fiducia con il venditore, visto il suo comportamento, è decaduto.
Cosa mi consiglia di fare? Ritirare i prodotti e poi cercare di ottenere un rimborso o la consegna dei prodotti mancanti a spese del venditore? Rifiutare la consegna, non essendo stata avvertita che si tratta di una consegna parziale a prezzi e spese di trasporto diverse da quanto pattuito?
Grazie e mi perdoni per la lungaggine.
Cordiali saluti,
Daniela
Commento inviato il 30-10-2010 da Daniela Bartolini
Gentile lettrice,
dagli elementi che Lei fornisce, potrei confermarLe il diritto di recesso da parte del consumatore, sempre che quest'ultimo abbia rispettato i relativi termini per manifestare questo suo diritto. Quanto alle spese di (ri)spedizione, generalmente sono a carico dello stesso consumatore. Per i profili penali, data la delicatezza della questione, e la necessità di assumere altri elementi utili a formularLe un parere congruo, La invito a contattare, eventualmente, la redazione al fine di metterLa in contatto con il sottoscritto.
Cordiali saluti.
Avv. Marco Valerio Verni
Commento inviato il 24-09-2010 da Avv. Marco Valerio Verni
Buonasera, avrei un problema: ho un negozio outlet e ho venduto su internet dei prodotti con un forte ribasso sul prezzo regolare di vendita essendo di collezioni passate (ci tengo a precisare che l'annuncio era correlato di foto). L'acquirente dopo averli ricevuti mi ha contattato per farmi sapere che ha cambiato idea e che vuole la restituzione dei soldi comprensivi delle spese che dovrà sostenere per effettuare il reso. Io mi sono detta favorevole a restituirgli quanto speso ma non di accollarmi anche le spese per ricevere la merce. Allora lui mi ha minacciato di denunciarmi per frode commerciale sostenendo che i prodotti non fossero buoni e adatti alla vendita (cosa non vera). Io vorrei sapere come mi debbo comportare e se veramente mi può denunciare. Grazie per l'attenzione
Commento inviato il 20-09-2010 da alessia
Gentile Lettore,
dagli elementi forniti, risulta che Lei ha già adempiuto quanto previsto dalla legge: ossia, inviare una raccomandata nella quale, presumibilmente, ha denunciato i vizi della cosa acquistata.
In questo caso, attenda la risposta del venditore: se l'acquisto è avvenuto nei confronti di un "commerciante", Lei avrà diritto alla sostituzione del bene difettoso o alla restituzione del prezzo pagato; viceversa, nel caso di acquisto da "privato", potrà richiedere la restituzione del prezzo pagato, previa restituzione del bene difettoso, più l'eventuale risarcimento.
Se non dovesse ricevere alcuna comunicazione entro un congruo termine, si rivolga ad un legale per adire le opportune vie giudiziali, valutando anche l'eventuale responsabilità penale in capo al venditore.
Cordiali saluti,
Avv. Marco Valerio Verni
Commento inviato il 10-08-2010 da Avv. Marco Valerio Verni
Gentile Lettore,
tra gli obblighi previsti dall'art. 1476 c.c. in capo al venditore, vi è quello di consegnare la cosa al compratore che ne è divenuto proprietario.
Avendo Lei corrisposto il prezzo relativo, ha diritto, dunque, a ricevere nel più breve tempo possibile il bene acquistato.
Dagli elementi forniti, infatti, non si evince alcun termine pattuito tra Lei e la Controparte, sicchè può inviare una raccomandata A/R al venditore, diffidandolo ad adempiere.
In caso non dovesse ottenere soddisfacimento della Sua pretesa, potrà risolvere il contratto, riconsegnando il bene acquistato e richiedendo la contestuale restituzione del prezzo pagato (più l'eventuale risarcimento).
Da valutare, sarebbero poi eventuali profili di responsabilità penale in capo al venditore.
Cordiali saluti,
Avv. Marco Valerio Verni
Commento inviato il 10-08-2010 da Avv. Marco Valerio Verni
Egregio Avvocato,
in questa settimana ho fatto il mio primo acquisto online, purtroppo però il prodotto, in questo caso un cellulare, non era funzionante così ho inviato subito una raccomandata con ricevuta di ritorno ormai 4 giorni fa, il fatto è che non sono stato contattato e il termine dei 10 giorni di recesso sta per scadere e io sto per andare in ferie. Cosa succede e cosa devo fare se magari non ottengo indicazioni su come rispedire il telefono il questione se magari sono chiusi per ferie o altro!? Dal momento in cui ho spedito la raccomandata entro i 10 giorni, possi inviare il pacco anche a distanza di molto più tempo!!! In caso costoro non mi danno alcun riscontro, devo affrontare la questione per vie legali!?
Grazie mille per il consiglio!
Saluti da un lettore
Commento inviato il 29-07-2010 da Emanuele Corò
Gentile Avvocato,
vorrei porle una domanda: ho acquistato su internet da un privato una fotocamera pagando tramite postepay ha ricevuto i soldi e dopo due settimane non ha ancora spedito; premetto che mi ha mandato la copia della carta di identità fronte e retro e corrisponde all'email con cui mi contatta per confermare la veridicità dell'annuncio ecc...,poi mi ha risposto un altra persona dicendo di essere il fratello e che il venditore ha fatto un incidente e per le mie infinite mail e richiesta di notizie a riguardo della spedizione e per ripicca come scrive lui mi invierà la fotocamera allo scadere dei 30 giorni come dice la legge; E' vero che il venditore puo spedire anche al 29° giorno dall'acquisto da parte mia senza che sull'annuncio da lui messo in rete ci sia nulla scritto? le sarei molto grato per una sua delucidazione. Cordiali saluti.
Commento inviato il 28-07-2010 da Giovanni Cocchiara
Gentile Lettrice,
per tutelare al meglio i Suoi diritti deve mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno al venditore, denunciando l'accaduto e diffidandolo a restituire il denaro, previa restituzione del telefono difettoso. Qualora il venditore stesso non dovesse provvedere a quanto detto, Le consiglio di rivolgersi ad un Avvocato, per le dovute azioni legali. Cordialmente,
Avv. Marco Valerio Verni
Commento inviato il 16-06-2010 da Avv. Marco Valerio Verni
Gentile avvocato,
ho acquistato su un sito internet di compravendita un cellulare di una nota marca finlandese da un negozio di bergamo, appena ricevuto il prodotto dopo qualche ora il cellulare in questione si è bloccato. Mi è stato consigliato dal venditore stesso di spedire il cellulare in assistenza. Dopo averlo spedito e ritirato dal centro assistenza specializzato nella riparazione di questi apparecchi (la riparazione è durata circa una settimana), subito dopo qualche ora si è ripresentato lo stesso problema. Ho rispedito al medesimo centro assistenza per la seconda volta, tuttavia anche questa volta il cellulare ha ripresentato il problema precedente. Voglio far notare che il telefono in questione nel breve periodo di utilizzo (5-6 ore nell'arco di un mese) non è mai caduto a terra e non ha mai ricevuto alcun tipo di danno. Ho ritentato a portarlo in assistenza per la terza volta. Tuttavia sono molto delusa per l'accaduto. Ho telefonato al venditore per richiedere la restituzione del denaro ma la persona in questione ha rifiutato la mia offerta dicendomi che avrei dovuto restituirlo in dieci giorni, però in quel lasso di tempo il telefono era in assistenza quindi la restituzione del prodotto mi è risultata impossibile; vorrei inoltre far notare che nel contratto di vendita è specificato che il venditore è disponibile nel rientro dell'oggetto, ma non nel entro il termine dei dieci giorni bensì. in qualsiasi momento. Cosa posso fare per tutelare i miei diritti? Grazie in anticipo per la risposta.
Commento inviato il 14-06-2010 da Valentina
Gentile lettore,
dagli elementi che mi fornisce, e dalla brevità di risposta imposta da un forum, posso dirLe che Lei ha tutto il diritto di chiedere la sostituzione della merce acquistata, lo sconto su quella ricevuta o, da ultimo, la restituzione del denaro. La previsione dei due giorni entro cui far valere questo Suo diritto è, probabilmente, clausola vessatoria e,come tale, nulla.
Cordiali saluti,
Avv. Marco Valerio Verni
Commento inviato il 22-05-2010 da Avv. Marco Valerio Verni
Gentile avvocato,
ho letto il vostro paragrafo sulla GARANZIA OBBLIGATORIA. Siccome ho appena acquistato online uno spoiler e delle minigonne per la mia auto, dove i tempi di consegna sono stati rispettati, ma quando dal mio carroziere ho aperto i pacchi, ci siamo accorti che lo spoiler era visibilmente difettato e le minigonne a detta del mio carroziere anchesse sono di qualità pessima. Mando una mail con delle foto che evidenziano il difetto alla ditta che mi ha fornito i pezzi e mi rispondono che molto probabilmente non possono sostituirli perchè per contratto io avrei dovuto mendare qualsiasi reclamo entro 2 giorni dal ricevimento della merce. Effettivamente nel contratto c'è scritto così ma a me questa cosa non sembra giusta perchè io già sapevo della garanzia obbligatoria e poi ora sembra che se il produttore vuole scaricare la colpa sul corriere io praticamente non posso più farmi risarcire o sostituire i pezzi difettosi. Ma possono fare così?
Commento inviato il 20-05-2010 da evelyn garbelli
Gentile lettrice,
generalmente, il cellulare in comodato d'uso è "collegato" ad un piano tariffario che l'utente è obbligato a pagare per contratto. Di contro,e per conseguenza, il gestore (nel Suo caso la "TRE") è tenuto a riparare il cellulare difettoso in tempi congrui (circa una settimana), fornendogliene un altro in sostituzione di cortesia (che sia di caratteristiche uguali o simili). In caso contrario, Lei potrà inviargli una raccomandata di messa in mora, unitamente ad una richiesta di risarcimento danni. Nel caso andasse inevaso anche questo tentativo, dovrà rivolgersi al Corecom per l'obbligatorio tentativo di conciliazione, prima di adire le opportune vie legali.
Commento inviato il 29-04-2010 da Avv. Marco Valerio Verni
Buonasera avvocato, cortesemente volevo chiederLe se tali norme valgono anche per il comodato d'uso. Mi spiego meglio. Ho preso un cellulare in comodato d'uso con contratto gestore TRE, dopo due giorni l'apparato è risultato difettoso. Mi sono recata dal negoziante il quale mi ha riferito che trattandosi di comodato d'uso non avevo diritto alla sostituzione entro i 7 giorni come previsto in caso di acquisto, ma l'apparato doveva essere inviato in assistenza tecnica. Le chiedo se tutto ciò corrisponde a verità. La ringrazio per la cortese attenzione
Commento inviato il 27-04-2010 da ester
Gentile lettore,
le spese di spedizione del bene, oggetto del diritto di recesso, sono a carico del consumatore.
Possono essere ripetute solo in caso di controversia giudiziale.
Commento inviato il 12-04-2010 da Avv. Marco Valerio Verni
Le spese di restituzione del prodotto difettoso al venditore sono, per legge, a carico del venditore stesso? Grazie
Commento inviato il 31-03-2010 da maurizio da mommio